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Ecobonus e detrazioni fiscali per ristrutturazioni

Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, dell’ecobonus del 65% per gli interventi di resa di efficienza energetica e delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, sostegno alle infrastrutture, nuova Service Tax e dismissione degli immobili pubblici.
Ecobonus 65%
Le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono prorogate fino alla fine del 2014, mantenendo l’attuale aliquota, per poi decrescere progressivamente. Nel 2015 le detrazioni scendono infatti al 50% e nel 2016 tornano al 36%, seguendo il bonus ristrutturazioni cui sono state accomunate.
 
Per gli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 sono detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30 giugno 2016 usufruiscono del bonus al 50%.
 
Ristrutturazioni 50%
Le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni sono prorogate fino alla fine del 2014. Le spese sostenute nel 2015 sono agevolate con una detrazione fiscale del 40%. Nel 2014 e nel 2015 il tetto di spesa agevolabile resta fermo a 96 mila euro.
A partire dal 2016 il bonus torna invece all’aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scende a 48 mila euro.
 
Bonus mobili 
La bozza di Legge di Stabilità, approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2013, proroga inoltre al 31 dicembre 2014 la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
 
Se i contenuti del ddl stabilità dovessere essere confermati, alla proroga delle detrazioni su ristrutturazioni e acquisto di mobili sarà destinato un miliardo di euro.
 
 
 

NEWS
Imposta di bollo sui c.c. condominiali a 100,00 €

A seguito di una interrogazione presentata in commissione Finanze della Camera ieri, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta di bollo sui c/c bancari condominiali è di 100 euro, in quanto gli intestatari non vengono qualificati come "persona fisica".

Il dubbio sollevato partiva dalla distinzione effettuata tra le persone fisiche a cui si applica l'imposta è d 34,20 euro e le "non fisiche". Il condominio non è una persona giuridica, e l'agenzia delle Entrate pur citando le sentenze della Cassazione 9148/2008 e 16920/2009, dove si afferma che amministratore e assemblea non possono neppure essere paragonati a organi di un ente di gestione, giunge alla conclusione che, a differenza dall'imprenditore individuale, il condominio intestatario del conto corrente sia "soggetto diverso da persona fisica".

Benefici fiscali prima casa anche per nuda proprietà

La Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza n.263/38/13 ha chiarito che i benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa sono compatibili anche con l'acquisto della “nuda proprietà” e, in tale caso, non decadono se l'acquirente non trasferisce la propria residenza nel comune d'ubicazione dell'immobile entro i 18 mesi dall'atto. Si precisa, però, che è onere del medesimo dichiarare nel rogito la propria intenzione di voler adibire l'immobile ad abitazione principale e trasferire la propria residenza non appena l'immobile entrerà nella propria piena disponibilità.Ne caso di specie il contribuente acquistava la nuda proprietà di un immobile fruendo delle aliquote fiscali agevolate. Non essendo avvenuto, nei 18 mesi, il trasferimento di residenza l'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni e recuperava le relative imposte.Di parere opposto la Commissione tributaria regionale di Roma, che con sentenza n. 263/38/13, ha ribaltato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni prima casa, recuperando le relative imposte, nei confronti di un contribuente che aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile fruendo delle aliquote fiscali agevolate senza procedere, nei 18 mesi successivi, al trasferimento di residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato. Secondo il parare dell'agenzia dell'Entrate, in particolare, anche nell'ipotesi di specie di acquisto della nuda proprietà, il contribuente era tenuto a rispettare i termini del trasferimento della residenza nel comune d'ubicazione d'immobile, residenza che – a detta del Fisco - non avrebbe dovuto, necessariamente, essere portata all'interno dell'immobile acquistato bensì anche in altro immobile sito nel comune d'ubicazione del medesimo.Questa interpretazione, tuttavia, è stata smentita dai giudici regionali secondo i quali, nel caso di un acquisto di nuda proprietà, è sufficiente, per poter godere dei benefici, che l'acquirente dichiari di voler adibire il fabbricato a propria abitazione, fermo restando “che nel momento in cui l'appartamento entra nella disponibilità del compratore, questi lo deve adibire realmente a propria abitazione”.

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